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ASTE GIUDIZIARIE
INFORMAZIONI SULLE VENDITE IMMOBILIARI
1. HO VISTO
SUL GIORNALE UN ANNUNCIO PER UN IMMOBILE CHE MI INTERESSA. COSA
DEVO FARE?
Il primo passo è quello di procurarsi l’ordinanza
di vendita, le “Norme Generali in tema di vendite Immobiliari“ e la perizia.
Dalla ordinanza di vendita si può sapere quali beni si vendono,
la data ed ora della vendita e il prezzo.
Nella perizia si trovano invece la descrizione analitica del bene
e la valutazione che ne ha dato il perito.
Si devono poi leggere attentamente le “Norme generali in tema di
Vendite immobiliari“, allegate all’ordinanza, nelle quali si stabilisce
come e dove presentare la domanda di partecipazione alla asta, e
a quali condizioni si vende il bene.
Per procurarsi la perizia, l’ordinanza e le Norme generali in tema
di vendite immobiliari, è possibile collegarsi al sito Internet
Esecuzioni&fallimenti (http\\www.esecuzioniefallimenti.com),
da dove possono essere “scaricate“.
E’ possibile infine consultare i documenti presso l’Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale e chiederne una copia soggetta al
pagamento dei diritti di cancelleria.
2. L’IMMOBILE MI INTERESSA. POTREI VEDERLO?
Si.
Se nell’annuncio è indicato un Curatore o un Custode, telefonare
al numero di telefono per prendere un appuntamento.
Il custode o curatore accompagna l’interessato a visitare l’immobile
fornendo copia della piantina e della perizia e dando tutti i chiarimenti
richiesti oltre al modulo per la presentazione dell’offerta presso
l’Ufficio Vendite Immobiliari.
3. OLTRE AL PREZZO, QUALI SPESE
DOVRÒ PAGARE?
La vendita è soggetta alla normali imposte catastali e di
registro (9 % per la seconda casa, 3% per la prima casa, oppure
Iva _________).
Non si paga però il notaio (salvo che si chieda un mutuo)
e non si paga un mediatore.
Se il debitore non ha pagato il condominio, potranno essere chieste
all’acquirente le spese condominiali relative all’anno in corso
al momento della vendita ed all’anno precedente (nelle perizie più
recenti è indicato l’importo annuo di tali spese).
Di tali possibili oneri si tiene d’altra parte conto nello stabilire
il prezzo base d’asta (vi è una riduzione forfettaria del
15% sul valore di mercato).
4. MA LE IPOTECHE E I PIGNORAMENTI,
POI RESTERANNO A MIO CARICO?
No.
Il giudice, al momento del trasferimento, con un suo ordine, fa
cancellare tutte le ipoteche e i pignoramenti, senza spese per l’acquirente:
l’immobile arriverà dunque a chi lo acquista libero da questi
oneri.
Occorre invece fare attenzione a eventuali domande giudiziali (liti
relative all’immobile). In questi casi la eventuale sentenza che
decida tale causa può essere fatta valere anche contro l’acquirente.
Però tali domande devono risultare dai Registri Immobiliari,
non vi sono quasi mai, e, se vi sono, sono comunque indicate nella
perizia e nel certificato notarile che la accompagna.
5. DOPO AVERLO ACQUISTATO,
QUANDO POTRÒ ENTRARE NELL’IMMOBILE?
Dipende: bisogna distinguere due ipotesi.
Prima ipotesi: l’immobile è occupato dal medesimo proprietario
(debitore) o da un terzo senza contratto di locazione o con contratto
successivo al pignoramento.
In questo caso il giudice, già all’atto della pronuncia dell’ordinanza
di vendita, ha emesso un ordine di rilascio di cui il custode sta
curando l’esecuzione. E’ ragionevolmente prevedibile che l’immobile
sia realmente liberato in prossimità della data di pagamento
del prezzo.
Seconda ipotesi: l’immobile è locato con un contratto registrato
o comunque concluso prima del pignoramento prevedente un congruo
canone.
In tal caso il contratto seguirà il suo corso normale sino
alla scadenza: è come se fosse un immobile normalmente locato
(nella perizia è in genere indicata la scadenza del contratto).
6. COME SI FA A PRESENTARE
LA DOMANDA PER PARTECIPARE ALL’ASTA?
Si inserisce la domanda (il modulo si può ritirare in Tribunale,
all’Ufficio Vendite Immobiliari, o da Internet o dal Fax) in una
busta, insieme ad un assegno pari al 10% del prezzo che si offre
(non inferiore a quello indicato nell’annuncio o nell’ordinanza).
Nella domanda va indicato il nome, cognome e codice fiscale dell’offerente;
il bene; il prezzo offerto.
L’assegno deve essere circolare e non bancario e va intestato alla
procedura (il nome della procedura si trova nella prima pagina della
ordinanza di vendita).
Sulla busta si scrive solo la data dell’asta (non l’ora), il nome
del giudice e un motto (un nomignolo, uno pseudonimo, una frase)
che consenta a chi la presenta di riconoscere la propria busta al
momento della apertura delle offerte.
L’Ufficio Vendite, se richiesto, rilascerà ricevuta della
busta chiusa (non del suo contenuto, che resta ignoto alla Cancelleria);
la busta sarà conservata in cassaforte sino al giorno della
vendita.
ATTENZIONE: una volta presentata l’offerta non si può più
ritirarla: se si cambia idea si perde la cauzione depositata (salvo
che qualcun altro non offra di più).
Una volta presentata l’offerta è OBBLIGATORIO presentarsi
alla udienza: altrimenti l’immobile potrebbe anche essere venduto
ad altri, che hanno fatto una offerta minore: e chi non si è
presentato dovrebbe anche dare la differenza.
L’ OFFERTA DEVE ESSERE FATTA A NOME DI CHI VUOLE INTESTARSI L’IMMOBILE:
NON SI POTRA’ INTESTARE L’IMMOBILE A PERSONA DIVERSA DA QUELLA CHE
HA FIRMATO L’OFFERTA. E’ necessario quindi decidere, prima di presentare
l’offerta, se si vuole intestare il bene ai figli, alla propria
società ecc..
7. COSA ACCADE IL GIORNO DELL’ASTA?
All’ora prevista, fuori dall’aula dove si tiene la vendita, si annuncia
il nome della procedura e l’indirizzo dell’immobile, e si invitano
gli offerenti ad entrare.
Ciascun offerente indica al giudice la propria busta, e si procede
alla apertura della busta.
Se c’è un solo offerente, l’immobile viene aggiudicato direttamente
a lui, al prezzo offerto.
Se ci sono più offerte, si fa un’asta partendo dall’offerta
più alta. Vince chi offre di più.
Da questo momento vi saranno 60 giorni per pagare il saldo prezzo
e le imposte. Dopo la vendita all’acquirente sarà comunicato
l’importo esatto delle imposte da pagare e sarà spiegato
come pagare (in genere, un bonifico bancario).
Una volta pagato il prezzo e le imposte, il giudice, entro 10 giorni,
emetterà il “Decreto di trasferimento“ (equivalente all’atto
notarile); dopo la registrazione (circa 1 mese), una copia ne sarà
inviata all’indirizzo dell’acquirente a mezzo raccomandata.
8. VORREI INTESTARE L’IMMOBILE A MIO FIGLIO (MOGLIE, MADRE, GENITORI, ALLA MIA SOCIETA’, ECC). COME DEVO FARE?
Nell’offerta deve essere indicato il nome di tutti i futuri intestatari
e tutti la devono firmare (per le società, firmerà
il legale rappresentante). Tutti gli intestatari devono poi essere
presenti all’udienza di vendita. Non è possibile modificare
gli intestatari dopo aver presentato l’offerta, salvo presentando
un’altra offerta, purché nei termini.
Le persone che non sono indicate nell’offerta, non potranno poi
diventare intestatarie del bene (eccetto che si tratti del coniuge
in regime di comunione dei beni, per il quale è un effetto
automatico di legge).
Se uno degli intestatari indicati nell’offerta non può partecipare
alla udienza di vendita, dovrà rilasciare procura notarile
a chi partecipa all’asta.
E’ anche possibile fare una offerta
per persona da nominare (cioè senza indicare nell’offerta
a chi sarà poi intestato il bene). Ciò in genere si
fa per motivi di riservatezza.
Però, in questo caso, è necessario che alla udienza
di vendita partecipi, in rappresentanza dell’offerente, un avvocato
(non è sufficiente che partecipi una persona che non sia
avvocato) . Si sconsiglia questa soluzione, per evidenti motivi
di costi, salvo che non vi siano speciali ragioni.
9. HO ALTRI DUBBI / DOMANDE
DA FARE. A CHI POSSO RIVOLGERMI?
Al Curatore o al Custode (il nome e il numero di telefono sono indicati
nel singolo annuncio sul giornale).
All’Ufficio Vendite Immobiliari o nella sezione Fallimentare presso il Tribunale.