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Iscrizione Elenco Ministero della Giustizia - P.D.G. 03/05/2010
ASTE GIUDIZIARIE
Vendite giudiziarie immobiliari
DISPOSIZIONI GENERALI
A) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
1) Le offerte di acquisto dovranno
essere presentate in busta chiusa indirizzata alla cancelleria delle
esecuzioni immobiliari (o dei fallimenti) del Tribunale di Agrigento,
entro le ore 12 del giorno precedente la data della vendita. Sulla
busta deve essere indicato un motto o uno pseudonimo dell’offerente
(che consenta a lui solo di riconoscere la busta), il nome del giudice
e la data della vendita. Nessun’altra indicazione - né numero
o nome della procedura né il bene per cui è stata
fatta l’offerta né l’ora della vendita o altro - deve essere
apposta sulla busta;
2) L’offerta dovrà contenere:
· il cognome, nome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito
telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non
sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da
quello che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi
alla udienza fissata per la vendita. Se l’offerente è coniugato
e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati
anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è
minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori
previa autorizzazione del giudice tutelare;
· i dati identificativi del
bene per il quale l’offerta è proposta;
· l’indicazione del prezzo offerto,
che non potrà essere inferiore al prezzo minimo sotto indicato,
a pena di esclusione, salvo quanto indicato al punto 7;
· il termine di versamento del
saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese
conseguenti alla vendita. In mancanza di indicazione del termine,
si intende che esso è di 60 giorni dalla aggiudicazione.
Se il termine è superiore a 60 giorni, il prezzo offerto
si intende maggiorato degli interessi al tasso ufficiale di sconto
dalla data della aggiudicazione al saldo.
· l’espressa dichiarazione di
aver preso visione della perizia di stima.
3) All’offerta, dentro la busta chiusa,
dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile
intestato a “Procedura esecutiva N.“(ovvero a “Fallimento N.“),
seguito dal numero della procedura e dal nome del debitore o del
fallimento, per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto,
a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto
dell’acquisto;
4) L’offerta presentata è irrevocabile.
Essa, peraltro, non dà diritto all’acquisto del bene, restando
piena facoltà del giudice di valutare se far luogo o meno
alla vendita, e ciò anche in caso di unico offerente. La
persona indicata nella offerta come intestataria del bene è
tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata; in mancanza, il
bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per
minore importo e la differenza sarà addebitata all’offerente
non presentatosi.
5) In caso di aggiudicazione, l’offerente
è tenuto al versamento del saldo prezzo e di oneri fiscali,
diritti e spese di vendita nel termine indicato in offerta, ovvero,
in caso di mancata indicazione del termine, entro 60 giorni dalla
aggiudicazione. Il versamento del saldo prezzo può avvenire
mediante deposito in cancelleria di assegni circolari non trasferibili
intestati a “Procedura esecutiva N.“ (ovvero a “Fallimento N.“),
seguito dal numero della procedura e dal nome del debitore o del
fallimento. In caso di inadempimento, la aggiudicazione sarà
revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate.
Qualora si tratti di procedura esecutiva
individuale (e non di Fallimento) e tra i creditori vi siano Istituti
di Credito Fondiario, parte del prezzo - che sarà successivamente
indicata - corrispondente al credito dell’Istituto predetto, per
capitale, accessori e spese, sarà versato direttamente al
creditore fondiario.
6) In caso di più offerte valide,
si procederà a gara sulla base della offerta più alta.
Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà
effettuato il rilancio più alto. Non verranno prese in considerazione
offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il
prezzo offerto fosse superiore di oltre un sesto a quello di aggiudicazione.
7) L’offerta non conforme, per importo
del prezzo o altro, alle condizioni sopra riportate, resterà
efficace anche sino alla successiva vendita e potrà essere
utilizzata dal giudice per determinare il contenuto della nuova
ordinanza di vendita, con obbligo di partecipazione dell’offerente.
B) CONDIZIONI DELLA VENDITA
1) La vendita avviene nello stato di
fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali
pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive
e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali
differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento,
indennità o riduzione del prezzo. La presente vendita forzata
non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi
o mancanza di qualità, né potrà essere risolta
per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi,
mancanza di qualità o difformità della cosa venduta,
oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici
ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento
di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in
corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi
motivo non considerati, anche se occulti, inconoscibili o comunque
non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento,
indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò
tenuto conto nella valutazione dei beni.
2) L’immobile viene venduto libero
da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti
al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni di
pignoramenti saranno cancellati a cura della procedura ed a spese
dell’acquirente.
3) Ogni onere fiscale derivante dalla
vendita sarà a carico dell’aggiudicatario;
4) La proprietà del bene ed
i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario
dalla data di efficacia del decreto di trasferimento, e in ogni
caso non prima del versamento dell’intero prezzo e dell’importo
delle spese, diritti ed oneri fiscali conseguenti al trasferimento;
5) Per tutto quanto qui non previsto
si applicano le vigenti norme di legge.