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Edizione AGMEDIA srl
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ASTE GIUDIZIARIE

Vendite giudiziarie immobiliari

DISPOSIZIONI GENERALI

A) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1) Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa indirizzata alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari (o dei fallimenti) del Tribunale di Agrigento, entro le ore 12 del giorno precedente la data della vendita. Sulla busta deve essere indicato un motto o uno pseudonimo dell’offerente (che consenta a lui solo di riconoscere la busta), il nome del giudice e la data della vendita. Nessun’altra indicazione - né numero o nome della procedura né il bene per cui è stata fatta l’offerta né l’ora della vendita o altro - deve essere apposta sulla busta;

2) L’offerta dovrà contenere:

· il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita. Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;

· i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta;

· l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo sotto indicato, a pena di esclusione, salvo quanto indicato al punto 7;

· il termine di versamento del saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita. In mancanza di indicazione del termine, si intende che esso è di 60 giorni dalla aggiudicazione. Se il termine è superiore a 60 giorni, il prezzo offerto si intende maggiorato degli interessi al tasso ufficiale di sconto dalla data della aggiudicazione al saldo.

· l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.

3) All’offerta, dentro la busta chiusa, dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile intestato a “Procedura esecutiva N.“(ovvero a “Fallimento N.“), seguito dal numero della procedura e dal nome del debitore o del fallimento, per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto;

4) L’offerta presentata è irrevocabile. Essa, peraltro, non dà diritto all’acquisto del bene, restando piena facoltà del giudice di valutare se far luogo o meno alla vendita, e ciò anche in caso di unico offerente. La persona indicata nella offerta come intestataria del bene è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata; in mancanza, il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minore importo e la differenza sarà addebitata all’offerente non presentatosi.

5) In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e di oneri fiscali, diritti e spese di vendita nel termine indicato in offerta, ovvero, in caso di mancata indicazione del termine, entro 60 giorni dalla aggiudicazione. Il versamento del saldo prezzo può avvenire mediante deposito in cancelleria di assegni circolari non trasferibili intestati a “Procedura esecutiva N.“ (ovvero a “Fallimento N.“), seguito dal numero della procedura e dal nome del debitore o del fallimento. In caso di inadempimento, la aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate.

Qualora si tratti di procedura esecutiva individuale (e non di Fallimento) e tra i creditori vi siano Istituti di Credito Fondiario, parte del prezzo - che sarà successivamente indicata - corrispondente al credito dell’Istituto predetto, per capitale, accessori e spese, sarà versato direttamente al creditore fondiario.

6) In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un sesto a quello di aggiudicazione.

7) L’offerta non conforme, per importo del prezzo o altro, alle condizioni sopra riportate, resterà efficace anche sino alla successiva vendita e potrà essere utilizzata dal giudice per determinare il contenuto della nuova ordinanza di vendita, con obbligo di partecipazione dell’offerente.

B) CONDIZIONI DELLA VENDITA

1) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, inconoscibili o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

2) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni di pignoramenti saranno cancellati a cura della procedura ed a spese dell’acquirente.

3) Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario;

4) La proprietà del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento, e in ogni caso non prima del versamento dell’intero prezzo e dell’importo delle spese, diritti ed oneri fiscali conseguenti al trasferimento;

5) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.