Le Aste giudiziarie
La Normativa

(Articoli dal 483 al 604 del codice di procedura civile (aggiornati alla legge del 24 febbraio 2006, numero 52)

Capo I - Dell’espropriazione forzata in generale (da art 483 a art 512)

Capo II - Dell’espropriazione mobiliare presso il debitore (da art 513 a art 542)

Capo III - Dell’espropriazione presso terzi (da art 543 a art 554)

Capo IV - Dell’espropriazione immobiliare (da art 555 a art 598)

Capo V - Dell’espropriazione di beni indivisi (da art 599 a art 601)

Capo VI - Dell’espropriazione contro il terzo proprietario (da art 602 a art 604)

 

Capo V Dell’espropriazione di beni indivisi

Articolo 599 - Pignoramento.

Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.

 

Articolo 600 - Convocazione dei comproprietari.

Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.

Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568.

 

Articolo 601 - Divisione.

Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione è sospesa, finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo tra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627. Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei Capi precedenti.

 

Capo VI Dell’espropriazione contro il terzo proprietario

Articolo 602 - Modo dell'espropriazione.

Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei Capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.

 

Articolo 603 - Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.

Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo.

Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.

 

Articolo 604 - Disposizioni particolari.

Il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'articolo 579 primo comma. Ogni volta che a norma dei Capi precedenti deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo.